La coltivazione della vite sull'Isola d'Elba, come la pesca,
prima della grande guerra erano le maggiori attivita' economiche
degli Isolani.
Napoleone Bonaparte anche Lui Isolano (Corso,nostro Cugino)),
oltre le Comunicazioni, nei suoi 100 giorni di Esilio, curava
Tre tipi di Vigna:(quella da Tavola, l'Aleatico e il Moscato.)
Col tempo la viticoltura Elbana si e' trasformata ed oggi,
accanto al Rosso e al Bianco, le denominazioni si sono
arricchite:
(si passa dai Rosati eleganti, all'Ansonica spettacolare, al
meditativo Aleatico, al Doc Procanico e all'amabile Spumante).
Le Vigne con il Loro Microclima meraviglioso e spettacolare di
sole e mare ed un terreno che passa da un vulcanico ad un
granitico ad un arenario, ricco di minerali come il fosforo, il
Ferro ecc. danno in questa miscellanea della Natura ancora oggi
dei profumi che in ambito enologico non hanno eguali.
Da questo si capisce immediatamente come anche i sapori di un
territorio come quello dell'Isola d'Elba e del Parco
dell'Arcipelago Toscano, la Sua Gente possa aver
sviluppato Piatti come il Cacciucco, il Riso Nero, le Frittelle
di Bianchetti ed altre particolarità culinarie e prelibatezze
della cucina Elbana e dell'Arcipelago Toscano che sono invidiate
e copiate in tutto il Mondo.
Possiamo tentare di abbinare ad un profumo olfattivo anche un
gusto papillare e insieme creare un'armonia di Sapori che tali
combinazioni particolari possono spiazzare qualsiasi Esperto nel
tentare di prendere in contropiede un Territorio di per Se
Armonico.
Cosa può esserci meglio al mondo se non un armonia tra gli
elementi della Natura e gli Uomini e le Donne che ne sono
immersi?
Possiamo adesso elencare alcuni Vini prodotti dai nostri
vitigni:
1) L'Elba Bianco: (che viene ricavato da uve
Trebbiano Toscano per almeno il 50% Ansonica e Vermentino, da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%, altre a bacca
bianca fino ad un massimo del 20%), con il suo colore
paglierino, odore vinoso con profumo delicato, sapore secco ed
armonico.
2) L'ELba Rosso: Si produce da Uve Sangiovese con
non meno del 60%, altre uve da disciplinare autorizzate con un
30% di rosse e 10% bianca). Dal colore rosso rubino, odore
vinoso e fruttato, sapore asciutto, ottima corposità.
3) L'Elba Rosso Riserva: nasce come l'Elba rosso
ma invecchiato non meno di 2anni. Rosso rubino tendente al
granato intensi profumi di frutta rossa, speziato e rispecchia
il territorio armonico.
4) L'Elba Moscato DOC:I Grandi Personaggi lo
identificano come l'Aleatico "Vini da Meditazione".Il Moscato è
prodotto con Uva Moscato al 100% particolarmente selezionata e
lasciata su giacigli sottoposta ad appassimento al Sole e
all'aria.(Bene nel Dessert).
5) L'Elba Aleatico DOC: Colore rubino intenso e
Denso, il Profumo sensoriale e avvolgente al gusto penetrante,
deciso e delicato il Suo sapore dolce e Forte allo stesso Tempo
distende e rilassa l'armonia del proprio corpo è veramente
indicato in momenti particolari della propria esistenza.
Da Noi all'Elba è molto usato con la Schiaccia Briaca,
altra specialità del parco dell'Arcipelago Toscano.
6) L'Elba Ansonica Passita: ricavata dall' Uva
autoctona Ansonica, sottoposta come l'Aleatico e il Moscato
ad appassimento all'aria.
Da dessert ottima con dolci Locali e non, buona con dolci al
cucchiaio.
7) L'Elba Rosato: Particolare Vino Elbano
viene ricavato dalle stesse Uve del Rosso, dall'odore
vinoso, fresco, sapore asciutto, da gustare con antipasti di
mare caldi,
Come Si Conservano e Come si Bevono:
L'Elba Bianco: si consiglia di tenerlo riposto
orizzontalmente e come da disciplinari tenerli in ambienti
ad una Temperatura costante tra 10° e 15° e al bisogno di
servirlo apporlo in calici abbastanza larghi ed a una
temperatura tra gli 8° e i 10° Centigradi.
L'Elba Rosso: va riposto come per l'Elba
Bianco e va servito in calici bordolesi ed a una temperatura
tra i 14 e i 16 gradi centigradi.
L'Elba Rosato: va servito in calici Grandi
e aperti a una temperatura di 12°-14 °.
COME SI PRODUCE in genere il Vino Elbano:
Nel processo di vinificazione dei Vini Rossi che
appartenenti alla D.O.C., i disciplinari, prevedono che la
fermentazione del mosto avvenga con contatto con la
vinaccia, la quale, durante questa fase, rilascia una parte
fondamentale di alcune sostanze in essa contenute,
(Tannini e Antociani).
Per i Vini Rossi freschi e giovani da bere presto: Questo
Processo di fermentazione ha una durata variabile: tra i 2
giorni e i 5 giorni .
Per i Vini Rossi destinati ad un invecchiamento lungo e
comunque vini con una grande struttura: questo Processo di
fermentazione va oltre tra i 10 e i 15 giorni.
La fase successiva è quella della svinatura dopo aver
separato la vinaccia dal mosto, travasandone il Prodotto, Il
succo d'uva estratto (o mosto) è poi purificato dalle
impurità.
Se dev'essere vinificato in bianco saranno rimosse bucce,
semi e raspi.
Se invece è destinato alla vinificazione in Rosso questi
“residui” saranno lasciati per conferire, oltre al
caratteristico colore,
tratti aromatici particolari come quelli derivati dai
tannini.
I vini rosati sono ottenuti con una variante della
vinificazione in bianco.
Per permettere che il Mosto diventi Vino, il processo si
chiama Fermentazione e cioè è necessario che gli zuccheri
contenuti nel Mosto si trasformino in alcol e anidride
carbonica. Il processo è innescato dall'azione di alcuni
lieviti contenuti nella buccia degli acini oppure coltivati
artificialmente e quindi aggiunti.
I tempi di fermentazione variano da 2 a 15 giorni,
solitamente dipendono dalle caratteristiche finali che si
ricerca nel vino.
Naturalmente i tempi di fermentazione diventano maggiori per
generare vini più strutturati e “secchi” (dal momento che
rimane meno residuo zuccherino).
In questa fase è possibile che avvenga l'aggiunta di
anidride solforosa per eliminare batteri e microorganismi
sgraditi dal mosto, purtroppo, questa sostanza, se assunta
in grandi quantità, può essere dannosa per la salute.
Un'alternativa, seppur costosa, esiste: si tratta della
fermentazione a temperatura controllata questa consiste
nell'impiego di vasche di fermentazione chiuse e
refrigerate(Acciaio). Le temperature abbastanza rigide
distruggono i microorganismi nocivi e inoltre favoriscono la
precipitazione dei residui solidi sul fondo delle vasche
stesse. Il problema del residuo è particolarmente evidente
nella vinificazione in Rosso, che, se non effettuata con
questo sistema, richiede un rimescolamento periodico del
mosto, sulla cui superficie si forma uno strato di materiale
che ne impedisce l'ossigenazione (indispensabile per la
fermentazione stessa).
Al termine della prima fermentazione, è necessario separare
queste impurità (dette anche vinacce) dal vino tramite un
processo chiamato svinatura. Il vino così “chiarificato” è
quindi travasato in grandi botti di rovere.
Nel caso di vini di alta qualità, mentre i vini da
tavola possono essere conservati per breve tempo in
contenitori d'acciaio.
Si procede anche per particolari Vini all'Invecchiamento
travasandone all'interno della botte di Rovere e lì, avviene
una seconda fermentazione, è possibile che alcune
caratteristiche come la gradazione alcolica e l'acidità
siano corrette (ossia modificate) con l'aggiunta di mosto
concentrato o altri sottoprodotti del vino (solitamente a
base zuccherina, per quanto riguarda l'Italia è vietato
aggiungere dello zucchero vero e proprio). La maggior parte
dei vini bianchi non passa molto tempo in botte e dopo
alcuni mesi è pronta all'imbottigliamento.
I Vini rossi invece possono essere lasciati invecchiare fino
e oltre i 5 anni.
Negli ultimi anni è molto in voga la barrique, ossia un tipo
di botte di rovere molto piccola circa 220 litri che
conferisce al vino un gusto molto morbido, profumato quasi
vanigliato. Questa procedimento non trova d'accordo alcuni
esperti enologi in quanto sostengono
che “appiattisca” e trasformi più Vini diversi con aromi
molto simili.
Sicuramente una botte più piccola significa che una maggiore
quantità di vino entra a contatto diretto con il legno,
assorbendone gli aromi in maniera più consistente.
Questo che sia un fatto positivo o negativo è una
questione di gusto personale.
L'affinamento e l'invecchiamento sono il termine dopo il
quale il Vino viene imbottigliato.
La metodologia produttiva dei bianchi mira all'immediata
estrazione del succo dal frutto, in maniera che la
fermentazione riguardi solo la parte liquida e non le bucce.
A tal fine la pigiatura non sempre viene effettuata, per
evitare deterioramenti della materia prima e spesso viene
operata la pressatura su uve intere che serve, in sostanza,
per separare il mosto dalle bucce e dalle altre parti
solide, riducendo al minimo la frammentazione degli acini.
Alla pressatura segue la sfecciatura del mosto, che consiste
nell'allontanamento delle particelle in sospensione, la
solfitazione con anidrite solforosa e la fermentazione che
non deve superare i 20 C.
Al termine avviene la svinatura con i travasi che consentono
l'illimpidimento del vino.
Ultimati i travasi il prodotto e' pronto per
l'imbottigliamento.
ØAleatico
DOC
Con la Raggiunta Denominazione di Origine Controllata
all'Elba (disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Elba" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 10
luglio 1999 per questo nobile vino è stata data finalmente
soddisfazione agli indigeni del Parco dell'Arcipelago
Toscano ma in particolar modo a Napoleone Bonaparte che
dichiarò appunto che l'elisir di Aleatico rende forti e sani
e ne fece portare grandi quantità in Francia con quasi 200
anni di anticipo sui Tempi.
Per ottenere il marchio di qualità, i produttori Elbani
hanno ammodernato le loro aziende e si sono adeguati alle
norme dei disciplinari come si può notare dal Lontano 1967
(come dal D.M. 09/07/67 e G.U. n. 200 del 10/08/67), fino
all'ultimo Disciplinare dei nostri giorni. Sono cambiati, in
molti casi, i sistemi di coltura della vite, quelli di
vinificazione, nonché l'affinamento e l'imbottigliamento.
In alcune cantine è possibile ancora degustare il vino che
ha subìto l'appassimento delle uve in cannicce o reti
graticci esposti al sole e coperti da teli, durante la notte
per proteggerli dalle umidità notturne.
Le origini di questo vino hanno radici antiche. I primi a
far conoscere quest'uva, dai sentori aromatici, tipici della
loro enologia, furono i greci antichi poi i gli Antichi
Romani introdussero fortemente la coltivazione dei vitigni
di Aleatico.
Secondo il disciplinare di produzione, l'Aleatico dell'Elba
deve essere prodotto per il 100% con uva di Aleatico con una
maturazione tardiva e una resa molto bassa, la produzione
dell'aleatico stà rilanciandosi nella grande quantità e con
una Eccellenza Superiore,
per rispondere alle nuove richieste di mercato nazionale e
internazionale.
L'istituzione del marchio DOC ha reso possibile gustare
ancora questo Vino affinato in piccole botti di rovere per
molti Anni anche fino a 7 anni.
SCHEDA TECNICA
Uvaggio:
Aleatico 100% con appassimento all'aria fino a un titolo
zuccherino minimo del 28%. Resa massima per ettaro: 60
quintali.
Produzione massima di uva per ceppo: 2 Kg.
Grado alcolico:
Minimo 16° di cui almeno 13° svolti.
Profumo:
Fruttato con sentori di prodotti di sottobosco che qualche
anno di invecchiamento alle spalle può donare.
Colore: rosso rubino, talvolta cupo e intenso.
T° di servizio: 10°/12°C
Abbinamenti:
Essendo un Meraviglioso Vino da meditazione da sorseggiare
sempre a fine pasto in tutta tranquillità consigliamo di
affiancarci una Fetta di Schiaccia Briaca.
ØAnsonica
dell'Elba Doc.
L'antica provenienza Siciliana, (Inzolia), da molto tempo
attecchita nell'Arcipelago Toscano e la Costa
dell'Argentario possono essere considerate zone di
produzione tipica di questo Vitigno e del quali
personalmente ne sono entusiato è un'uva bianca, ricca di
zuccheri, con un grappolo grosso e acini bislunghi.
Nelle isole Toscane e sulla Costa degli Etruschi, con
quest'uva si producono due vini DOC: l'Ansonica Costa
dell'Argentario e l'Ansonica dell'Isola d'Elba c'è anche il
Passito.
Il vino Ansonica dell'Elba è un bianco secco e ha acidità
contenuta. Il suo sapore è rotondo e corposo e puo' essere
abbinato a pietanze marine
All'Elba, il vino di Ansonica si ricava vinificando l'85% di
uve Ansonica bianca accompagnate da altri vitigni a bacca
bianca autorizzati dal Disciplinare. Di colore giallo
paglierino intenso, ha sapore da secco ad amabile. La sua
gradazione alcolica minima è di 11,5% e si serve a una
temperatura di 10/12°.
Finora, all'isola d'Elba, l'uva ansonica, però, è stata
prevalentemente vinificata come Ansonica Passito per il
quale vengono utilizzate, questa volta al 100%, le stesse
uve dell'Elba Ansonica, sottoposte all'appassimento
all'aria. Il colore di questa versione tende dal paglierino
intenso all'ambrato, ha un odore floreale intenso e ha un
sapore che va dall'amabile al dolce.
La gradazione alcolica dell'Ansonica Passita risulta
maggiore rispetto all'Ansonica dell'Elba raggiungendo un
minimo di 18 gradi.
Per l'abbinamento con questo Passito sa va dalla pasticceria
secca tradizionale alla classica specialità Elbana come la
Schiaccia Briaca.Il Vino Passito di Ansonica si serve a
12°/14°C.
ØMoscato
dell'Elba
Vinificazione tradizionale e appassimento naturale per un
passito amabile e buono come Dessert .
E' prodotto con uve di Moscato al 100%, selezionate e
sottoposte a un processo naturale di appassimento all'aria.
Alcune Aziende lo producono con uva da agricoltura biologica
dove il moscato si è così ben adattato alle
condizioni climatiche e alle caratteristiche del Territorio
Elbano.
La maturazione è precoce e la vendemmia è possibile già da
fine agosto. Dopo circa 10 giorni di appassimento all'aria,
gli acini sono selezionati e pronti.
Il mosto fermenta per qualche mese perché produca almeno il
13-14% di alcool.
La resa di uva in vino non supera il 25/30%.
Il vino Moscato bianco ha colore giallo paglierino
intenso, ambrato, ha un'odore intenso caratteristico
dell'uva moscato.
La gradazione alcolica minima non supera i 16% e la
temperatura alla quale va servito in calici piccoli e fini,
deve essere di 12-14°C.
Il Moscato bianco può essere offerto anche come aperitivo,
ma è particolarmente adatto a fine pasto, con il dessert.
Essendo vino da meditazione, accompagna bene preparazioni di
pasticceria secca.
ØElba
Rosso Riserva
Da una terra che forgia la Natura con il suo clima mite e il
suolo ricco e fertile, ecco un rosso dal sapore pieno. Il
Rosso Riserva si ricava dalle Uve di Sangiovese (min 75%) e
altri vitigni autorizzati dal Disciplinare della provincia
di Livorno.
L'invecchiamento almeno non inferiore a 2 anni, di cui il
primo anno in botti legno e 6 mesi in bottiglia.
L'affinamento può durare anche 4-5 anni per conferire al
vino un carattere fermo e un sapore secco pieno e armonico.
Il colore rosso rubino intenso tende al granato con l'odore
intenso di frutta rossa e spezie.
Un sapore secco, Ottimo Vino di Riserva è un vino a tutto
Tondo. La gradazione alcolica minima è di 12.5%.
L'abbinamento gastronomico prevede carni rosse, cacciagione,
formaggi stagionati.
ØElba
Bianco Doc
Prodotto in gran quantità in tutta l'isola d'Elba dalle
Varie Aziende Vinicole, questo è il vino più noto All'Elba.
Questo Bianco si ricava da uve Trebbiano toscano, noto come
Procanico, per almeno il 50%, e da Ansonica e Vermentino,
questi ultimi da soli o insieme fino a un massimo del 50%.
Sono autorizzati anche altri vitigni a bacca bianca purché
non si superi il 20% del totale.
Il vino ha colore paglierino, odore vinoso, il profumo
delicato e il Il sapore è secco.
La gradazione alcolica minima deve risultare almeno del 11%
con una temperatura di servizio 8-10°C.
Un classico Bianco secco, all'Elba si associa ad antipasti e
primi piatti a base di pesce.
ØGazzetta Ufficiale n. 224 del
23-09-1999
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
DECRETO 15 settembre 1999
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Elba".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni
di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei
vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta
legge;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica
all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il
quale
e' stato adottato il regolamento recante norme
sull'organizzazione,
sulle competenze e sul funzionamento della sezione
amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato
nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini:
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e
forestali del 17 ottobre 1994, che ha sostituito il decreto
del
Presidente della Repubblica 9 luglio 1967;
Vista la domanda presentata dalla A.Pro.Vito, legittimata ai
sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20
aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare
di produzione della denominazione di origine controllata dei
vini
"Elba";
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e
la
proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione
dei vini
a denominazione di origine controllata "Elba" pubblicati
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 10
luglio
1999;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata "Elba";
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata "Elba", approvato con decreto del Ministero
delle risorse
agricole, alimentari e forestali del 17 ottobre 1994, che ha
sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 9
luglio 1967,
e' sostituito per intero nel testo annesso al presente
decreto, le
cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
1999.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine
controllata
"Elba", provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo
dei
vigneti attualmente operante presso la camera di commercio
competente
per territorio, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei
rispettivi
terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito
albo dei vigneti "Elba", entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli
effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante
norme
relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo
per
l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164,
se, a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana,
risultino
sufficientemente documentati, pur non essendo ancora stati
effettuati, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di
idoneita'
previsti dalla normativa vigente.
Gli organi della regione Toscana, in sede di accertamento di
idoneita' di ciascuna superficie vitata, stabiliscono le
compatibilita' e le opzioni ammesse ai fini dell'istituzione
dell'albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata
"Toscana" ed il successivo rilascio delle ricevute di
produzione da
parte della camera di commercio competente per territorio.
Art. 4.
Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo
massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le
superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di
vitigni diverse
da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito disciplinare di
produzione
purche' la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da
quelle
previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore
al 20% del
totale della base ampelografica medesima, in conformita'
delle
attuali disposizioni delle normative U.E.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di
cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare,
a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la
loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.
2
dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al competente ufficio dell'assessorato
regionale
all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli
accertamenti
tecnici di idoneita'.
I vigneti di cui al comma precedente, che a seguito
dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino
conformi
all'unito disciplinare, sono cancellati d'ufficio dal
relativo albo.
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine
controllata
"Elba", e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 1999
Il direttore generale: Di Salvo
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI "ELBA"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Elba" e' riservata
ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente
disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata "
Elba" e' integrata da una delle specificazioni seguenti
riferite
alla tipologia del vino o al nome di un vitigno: rosso,
rosso
riserva, rosato, bianco, spumante Ansonica, Aleatico,
Ansonica
passito, Moscato, Vin santo, Vin santo riserva, Vin santo
occhio di
pernice.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "
Elba" seguita da una delle seguenti specificazioni: rosso,
vin
santo occhio di pernice, rosato, bianco, spumante e vin
santo,
Ansonica, Aleatico, Ansonica passito, Moscato, e' riservata
ai vini
ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti
nell'ambito
aziendale nella proporzione appresso indicata:
Rosso e Vin Santo occhio di pernice:
Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Livorno da soli o
congiuntamente fino
ad un massimo del 40%, con un massimo del 10% per i vitigni
a bacca
bianca;
Rosato:
Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Livorno da soli o
congiuntamente fino
a un massimo del 40%, con un massimo del 10% per i vitigni a
bacca
bianca;
Bianco, Spumante e Vin Santo:
Trebbiano toscano (localmente conosciuto come Procanico)
almeno il
50%, Ansonica e Vermentino da soli o congiuntamente fino ad
un
massimo del 50%; possono concorrere altri vitigni a bacca
bianca
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da
soli o
congiuntamente fini ad un massimo del 20%;
Ansonica:
Ansonica bianca almeno l'85%; altri vitigni complementari a
bacca
bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Livorno da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%;
Aleatico:
Aleatico 100%;
Ansonica Passito:
Ansonica bianca almeno l'85%; altri vitigni a bacca bianca
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da
soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 15%;
Moscato bianco:
Moscato 100%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata
"Elba" di cui al precedente art. 2, devono essere prodotte
esclusivamente nel territorio dell'isola d'Elba.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle
uve ed al
vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini
dell'iscrizione
all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, i
vigneti di buona esposizione.
I nuovi vigneti in coltura specializzata, per essere
iscritti
all'albo di cui sopra, dovranno avere una densita' di almeno
3.300
ceppi per ettaro.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della
denominazione di origine controllata
"Elba" bianco e rosso possono essere destinati alla
produzione
delle tipologie
"Vin santo" e
"Vin santo occhio di pernice" qualora i conduttori
interessati
optino per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale
delle uve
fatta alla competente camera di commercio. Tale possibilita'
esclude
tassativamente l'utilizzo delle medesime uve per la
produzione delle
altre tipologie della D.O. "Elba" .
E' vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia
l'irrigazione come pratica di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini
"Elba" non deve essere superiore in coltura specializzata a:
tonn. 8 per ettaro per il bianco, lo spumante, il vin santo
e
l'Ansonica;
tonn. 7 per ettaro per il rosso, il rosato, l'Ansonica
passito ed
il Vin santo occhio di pernice;
tonn. 6 per ettaro per l'Aleatico ed il Moscato.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa
dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la
produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando
i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
fini di
cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
10,5 % per i vini Elba bianco, Vin Santo e Rosato;
11% per l'Elba Ansonica;
11% per l'Elba Rosso e Vin santo occhio di pernice;
12% per l'Elba Rosso riserva.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, conservazione ed
invecchiamento
obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere
effettuate
nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve superare:
il 70% per i vini Bianco, Ansonica, Rosso e Rosato;
il 40% (riferito all'uva fresca) per il vino Moscato bianco;
il 35% (riferito all'uva fresca) per i vini Ansonica
passito,
Aleatico, Vin santo, Vin santo occhio di pernice.
L'eventuale eccedenza, per "Elba" Bianco, Ansonica, Rosso e
Rosato
fino ad un massimo del 5% rispetto alla resa in vino sopra
specificata, puo' essere commercializzata come vino da
tavola ad
indicazione geografica tipica o come vino da tavola. Oltre
tale
eccedenza tutto il vino perde il diritto alla D.O.C.
Nelle annate in cui sara' necessario e' consentito, ad
esclusione
delle tipologie Aleatico, Moscato, Ansonica Passito, Vin
santo e Vin
santo occhio di pernice, l'arricchimento con mosti
concentrati
rettificati e comunque secondo le norme UE vigenti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari
caratteristiche.
Le uve di Ansonica destinate alla produzione di Ansonica
passito, e
le uve di Aleatico e Moscato, dopo aver subito un'accurata
cernita,
devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno una
settimana ad un appassimento all'aria o in locali idonei,
con
possibilita' di una parziale disidratazione con aria
ventilata, fino
a raggiungere un contenuto zuccherino minimo del 28% per
l'Aleatico
ed il Moscato, e del 25% per l'Ansonica.
Nella vinificazione del vino D.O.C. "Elba" Vin santo e Vin
santo
occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a
conferire al vino la sua peculiare caratteristica: in
particolare il
tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere
sottoposta
ad un appassimento naturale e puo' essere ammostata, per le
particolari condizioni climatiche dell'isola d'Elba, non
prima del 1
novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo
dell'anno
successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed
e'
ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e
deve
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,5%;
la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in
recipienti
di legno di capacita' non superiore ai 5 ettolitri;
l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1
novembre del
terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
l'immissione al consumo delle tipologia "
Elba" vin santo riserva non puo' avvenire prima del 1
novembre del
quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve
avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.
La denominazione di origine controllata
"Elba" bianco spumante puo' essere impiegata per designare i
relativi vini spumanti naturali ottenuti con fermentazione
in
bottiglia da parte dei mosti o vini bianchi che rispondano
alle
condizioni ed ai requisiti nel presente disciplinare con la
sola
deroga del titolo alcolometrico volumico minimo naturale che
per
l'Elba bianco base spumante potra' essere del 10%.
Le uve destinate alla produzione di spumante devono essere
oggetto
di specifica denuncia annuale. Tale possibilita' esclude
tassativamente l'utilizzo di tali uve per la produzione di
altre
tipologie della D.O.C. "
Elba" .
La spumantizzazione potra' essere effettuata soltanto nel
territorio dell'isola d'Elba.
Il vino
Elba rosso sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio
non inferiore a ventiquattro mesi, di cui almeno dodici in
legno ed
almeno sei in bottiglia, puo' portare in designazione la
specificazione aggiuntiva
"riserva" . Il periodo di invecchiamento decorre dal 1
novembre
dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini "Elba" all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere
alle seguenti caratteristiche:
"Elba" bianco:
colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;
odore: vinoso con profumo delicato;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 15 gr/l.
"Elba" rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 21 gr/l.
"Elba" rosso riserva:
colore: da rubino di buona intensita' a granato;
odore: intensamente vinoso;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidita' totale minima: 4,5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
"Elba" rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, fresco;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 16 gr/l.
"Elba Ansonica":
colore: dal paglierino all'ambrato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 15 gr/l.
"Elba Aleatico":
colore: dal rosso rubino intenso al rosso cupo;
odore: spiccato e caratteristico;
sapore: dall'amabile al dolce, ricco di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui
almeno 13%
svolto;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 25 gr/l.
"Elba Ansonica passito":
colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
odore: etereo, intenso;
sapore: armonico, dall'amabile al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui
almeno 13%
svolto;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
"Elba Moscato" bianco:
colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dall'amabile al dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui
almeno 13%
svolto;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
"Elba" Vin santo:
colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato
intenso;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita'
per il
tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per
il
tipo secco almeno 14% svolto ed un massimo del 2% da
svolgere; per il
tipo amabile almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da
svolgere;
acidita' totale minima: 4,5 gr/l nel tipo secco e 5 gr/l nel
tipo
amabile;
estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
"Elba" Vin santo occhio di pernice:
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui
almeno 14%
svolto;
acidita' totale minima: 4 gr/l;
estratto secco netto minimo: 26 gr/l.
"Elba" bianco spumante:
colore: paglierino chiaro;
perlage: fine e persistente;
aroma: delicato, tenue;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5,5 gr/l;
estratto secco netto minimo: 14 gr/l.
Art. 7.
In sede di designazione e presentazione dei vini a
denominazione di
origine controllata "
Elba" Vin santo, Vin santo occhio di pernice, Aleatico,
Moscato,
Ansonica e Ansonica passito, tali indicazioni di tipologia o
di
vitigno possono precedere la denominazione Elba , ovvero
figurare
seguite dalla specificazione "dell'Elba" .
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di
origine controllata "
Elba" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta,
podere
cascina ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle
disposizioni UE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, zone e
localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni
stabilite dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Per tutte le tipologie della denominazione di origine
controllata
"Elba" e' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di
produzione
delle uve, ad eccezione della tipologia spumante per cui e'
obbligatorio indicare l'annata dello
sboccamento in etichetta.
Art. 8.
Il confezionamento e la commercializzazione devono avvenire
solo in
recipienti di vetro la cui capacita' non deve essere
superiore a
litri 1,5; e' vietata la chiusura dei recipienti con tappo a
corona,
capsule a vite ed a strappo o altre chiusure analoghe.